La legge 117 dell’1 ottobre 2018 impone l’Introduzione dell’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi, chiamati più semplicemente dispositivi antiabbandono. Gli italiani sono chiamati dal 7 novembre scorso a mettersi in regola con quanto previsto dall’art. 172 (“Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini”) del Codice della Strada, come modificato dalle recenti disposizioni.
Bimbi dimenticati in auto? Ci pensa lo smartphone
Ancora una volta, un ruolo primario è affidato allo smartphone. Visto che le auto non sono ancora equipaggiate per rilevare un bimbo “dimenticato” (in realtà gli psicologi non parlano di dimenticanza ma di “black-out cognitivo”, un vero e proprio vuoto di memoria dell’adulto), sarà nella maggior parte dei casi lo smartphone a doverci avvisare appena ci distanzieremo dalla vettura con il bimbo ancora seduto sul seggiolino.
Ecco dunque che ai dispositivi antiabbandono si accompagna quasi sempre un’app gratuita da scaricare e installare sullo smartphone (che dovrà avere app, Bluetooth e Gps attivi). Se l’adulto si allontanerà dall’auto con il bimbo ancora a bordo, riceverà un avviso. Solitamente, se l’avviso non viene gestito il dispositivo antiabbandono segnala via Sms ad alcuni numeri preimpostati la posizione della vettura, affinché il bimbo possa essere soccorso.
Il seggiolino con dispositivo antiabbandono integrato dal produttore
Questa è la soluzione preferibile. Fermo restando che chi ha un bambino di età inferiore ai 4 anni sicuramente avrà già acquistato un seggiolino in passato. Se non è così potrete rivolgere attenzione a uno dei nuovi seggiolini “tecnologici”. Avrete la certezza del corretto funzionamento del sistema di rilevamento del bambino, perché testato direttamente dal produttore. In commercio ve ne sono anche di costo contenuto. Anche in questo caso è necessario l’uso dello smartphone per ricevere eventuali avvisi.
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Il cuscinetto con sensore di peso
Questa tipologia di dispositivi antiabbandono è fra le più comuni. Si tratta di cuscini spessi al massimo un paio di centimetri dotati di sensori di peso. Si posizionano sulla seduta del seggiolino e sono in grado di rilevare la presenza del bambino appena vi si siede sopra. Connessi allo smartphone via Bluetooth Low Energy, avvisano il conducente (e in mancanza di risposta inviano Sms a numeri impostati in precedenza) se questi si allontana dalla vettura lasciando il bimbo a bordo.
Collegato alle cinture di sicurezza
Altro tipo di dispositivi antiabbandono in commercio è quello da agganciare alle cinture di sicurezza del seggiolino auto. Ve ne sono di diversi modelli e di differenti produttori. Anche in questo caso è previsto l’uso dello smartphone per ricevere eventuali allarmi. La loro particolarità, a differenza di quelli dotati di sensori di peso da posizionare sulla seduta, è quella di dover essere attivati al momento in cui si alloggia il bambino sul seggiolino.
Il sensore di peso che non ha bisogno dello smartphone
Il funzionamento di questa tipologia di dispositivi antiabbandono è identica a quella dei più comuni cuscinetti con sensori di peso da collegare allo smartphone, con la differenza che in aggiunta (se non in sua completa sostituzione) è presente un avvisatore acustico da inserire nella presa dell’accendisigari dell’auto (si attiverà quando si spegne il motore). Questi dispositivi non sono compatibili con le auto che mantengono alimentata la prese accendisigari a motore spento.
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Il bonus di 30 euro: come averlo
È previsto un bonus di 30 euro per l’acquisto di un dispositivo antiabbandono per auto. Sia che abbiate già acquistato il dispositivo antiabbandono sia che dobbiate ancora comprarlo, recatevi al sito Bonuseggiolino.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel primo caso potrete caricare sulla piattaforma la prova d’acquisto (è sufficiente la foto dello scontrino fiscale) per ottenere un rimborso di 30 euro a dispositivo che verrà effettuato entro 15 giorni dall’inoltro della documentazione. Nel secondo, potrete scaricare un buono che vi farà ottenere lo sconto in cassa in fase di acquisto. Vi consigliamo di affrettarvi perché non è scontato che i fondi stanziati siano sufficienti per soddisfare tutte le richieste.
Per avere accesso alla piattaforma dovrete essere in possesso delle credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Se già non lo avete potete recarvi a questa pagina del sito dell’Agenzia per l’Italia Digiale e farne richiesta.
Cosa dice la legge sui dispositivi antiabbandono
La legge 117 dell’ottobre 2018, che ha modificato l’articolo 172 del Codice della Strada, obbliga ora per il trasporto dei bambini, oltre ai seggiolini con sistema di ritenuta, anche un dispositivo antiabbandono. Quest’ultimo all’art. 1 è definito come: “Un dispositivo di allarme, costituito da uno o più elementi interconnessi, la cui funzione è quella di prevenire l’abbandono dei bambini di età inferiore ai quattro anni, a bordo dei veicoli delle catego- rie M1, N1 ,N2 e N3 e che si attiva nel caso di allontanamento del conducente dal veicolo”. Come da art. 3, il dispositivo può essere integrato nel seggiolino, in dotazione all’auto oppure indipendente sia dal seggiolino, sia dall’auto. Nell’allegato A alla legge vengono poi illustrate le caratteristiche. Le riportiamo in toto, perché sono molto importanti.
- Funzionali essenziali:
a) il dispositivo antiabbandono deve segnalare l’abbandono di un bambino di età inferiore a 4 anni, sul veicolo sul quale è trasportato, da parte del conducente del veicolo stesso mediante l’attivazione di uno dei segnali di cui alla lettera d);
b) il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;
c) il dispositivo deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento dell’avvenuta attivazione;
d) nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessità di dare un segnale di allarme, quest’ultimo deve essere in grado di attirare l’attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo;
e) il dispositivo antiabbandono deve essere in grado di attivare il sistema di comunicazione indicato alla lettera g);
f) se alimentato da batteria, il dispositivo deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente;
g) i dispositivi antiabbandono possono es- sere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l’invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate. - Tecnico-costruttive essenziali:
a) Il dispositivo deve essere basato su sistemi elettronici con logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori;
b) nell’interazione con il veicolo o con apposito sistema di ritenuta, il dispositivo non deve in alcun modo alterarne le caratteristiche di omologazione. - Le associazioni dei consumatori fanno notare tuttavia che molti dispositivi in commercio dichiarati dai produttori come aderenti alla nuova legge prevedono azioni da parte del conducente che, infatti, deve avere con sé lo smartphone, con Bluetooth e Gps accesi e app attivata.
Le sanzioni
L’articolo 172 del Codice della Strada prevede che:
10 – Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80 euro a 323 euro [ridotte a 58 e 100 euro se si paga entro 5 giorni].
11 – Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40 euro a 162 euro”.
Le sanzioni sono in vigore dal 6 Marzo 2020. Per cui vi consigliamo di mettervi in regola al più presto, se già non lo siete.